JUSONAIR – AMMINISTRATIVO – TAR LAZIO, DEL 24 GIUGNO 2019 N. 8237

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ll programma a cura del Movimento Forense di Avellino in onda tutti i mercoledì alle 12.30.Nella puntata di oggi ci occuperemo di:Sanabilità delle opere abusive in area vincolata – Tar Lazio, del 24 giugno 2019 n. 8237Oggi commenteremo la sentenza del Tar Lazio, del 24 giugno 2019 n. 8237 in tema di Sanabilità delle opere abusive in area vincolata.Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune dove è sito un immobile di sua proprietà, recante diniego di condono edilizio, unitamente ai presupposti pareri negativi a carattere paesaggistico e archeologico, proponendo diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.Il diniego di condono edilizio si fonda sul parere paesistico negativo del Comune, che a sua volta presuppone il parere vincolante negativo della competente Soprintendenza.Detti avvisi negativi si fondano: – sulla ritenuta non sanabilità degli abusi di Tipologia 1 ai sensi della L. n. 326/2003 in area paesisticamente vincolata; – sull’insussistenza della conformità paesaggistica (in quanto l’intervento edilizio risulta eseguito in contrasto con le disposizioni del P.R.G. vigente, nonché della compatibilità paesaggistica in relazione alle caratteristiche dell’intervento, considerato non coerente con le caratteristiche del paesaggio tutelato.Secondo il tar il ricorso introduttivo è infondato e l’ampliamento edilizio in questione non è sanabile.Il T.A.R romano si è pronunciato sulla tipologia di opere sanabili in base al cosiddetto terzo condono edilizio. In punto di diritto ha rilevato che l’art. 32, comma 26, lettera a), della legge n. 326 del 2003, ha distinto le tipologie di illecito di cui all’allegato 1, numeri da 1 a 3 (ossia opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal titolo edilizio).Il condono edilizio di opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 della legge n. 326 del 2003 (appunto restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello stesso allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ( Consiglio di Stato Sez. IV, 16 agosto 2017, n. 4007).Non sono sanabili quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa (in tal senso più volte si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1664; 17 marzo 2016 n. 1898, Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; Consiglio di Stato Sez. IV, 27 aprile 2017, n. 1935). Il comma 26 dell’art. 32 del legge n. 326 del 2003 deve essere interpretato nel senso della sanabilità in ambito nazionale degli abusi rientranti nelle tipologie da 1 a 3 nonché di quelli rientranti nelle tipologie dal 4 al 6 nell’ambito degli immobili soggetti ai vincoli di cui all’art. 32 L. 47/1985 (di inedificabilità relativa); mentre gli abusi relativi alle tipologie dal 4 al 6 su aree non soggette ai vincoli di cui all’art. 32 L. 47/1985 sarebbero suscettibili di sanatoria solo se previsto dalla legge regionale e con le modalità e nei limiti dalla stessa previsti.A cura dell’Avv. Maria Vaccarello